Per completezza si invita a leggere qui sotto l’art. 4 del Dlgs 62/24 appena approvato:
Art. 4 Terminologia in materia di disabilita’
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto: a) la parola: «handicap», ovunque ricorre, e’ sostituita dalle seguenti: «condizione di disabilita’»;
b) le parole: «persona handicappata», «portatore di handicap», «persona affetta da disabilita’», «disabile» e «diversamente abile», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «persona con disabilita’»;
c) le parole: «con connotazione di gravita’» e «in situazione di gravita’», ove ricorrono e sono riferite alle persone indicate alla lettera b) sono sostituite dalle seguenti: «con necessita’ di sostegno elevato o molto elevato»;
d) le parole: «disabile grave», ove ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «persona con necessita’ di sostegno intensivo».
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto: a) la parola: «handicap», ovunque ricorre, e’ sostituita dalle seguenti: «condizione di disabilita’»;
b) le parole: «persona handicappata», «portatore di handicap», «persona affetta da disabilita’», «disabile» e «diversamente abile», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «persona con disabilita’»;
c) le parole: «con connotazione di gravita’» e «in situazione di gravita’», ove ricorrono e sono riferite alle persone indicate alla lettera b) sono sostituite dalle seguenti: «con necessita’ di sostegno elevato o molto elevato»;
d) le parole: «disabile grave», ove ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «persona con necessita’ di sostegno intensivo».
News 2024-05-15 Disabilità_DLgs_3_5_2024_n_62_GU_20240514_111
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